LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 7-10-1994
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DEFINIZIONE DI NUOVE NORME PER LA TUTELA
ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA E FELINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LR 25 FEBBRAIO 1988, N. 5, RECANTE
“NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 104
del 10 ottobre 1994
I l Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 1.  La LR 25 febbraio 1988, n. 5 è  modificata ed integrata
ai sensi dei seguenti articoli.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  L' art. 1 è  sostituito dal seguente:
 << Art. 1
 Principi, generalità  e finalità
 1.  La regione recependo la Legge quadro 14 agosto
1991, n. 281 e successive modifiche, promuove e disciplina
la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e
di tutelare la salute pubblica e l' ambiente.
  2.  I Comuni, le Province, le Unità  sanitarie locali, la Regione,
con la collaborazione delle associazioni protezioniste
interessate, attuano, ognuno nell' ambito delle proprie
competenze, interventi ai sensi del comma 1, e per la tutela
ed il controllo della popolazione canina e felina al fine
di prevenire il randagismo. >>.

 

 

ARTICOLO 3

 1.  Nell' art. 2:
  a) la lettera b) del comma 1 è  sostituita dalla seguente:
  << b) realizzare o risanare i canili comunali e comunque
garantire la presenza di strutture per il ricovero temporaneo
o permanente dei cani;  >>
  b) è  aggiunta, al comma 1, la seguente lettera:
  << d bis) assicurare, d' intesa con le Unità  sanitarie locali,
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
protezionistiche, il censimento e la gestione
delle colonie feline presenti sul proprio territorio. >>.

 

 

ARTICOLO 4

 1.  Nell' art. 3:
  a) la lettera a) del comma 1 è  sostituita dalla seguente:
  << a) coordinare l' azione dei Comuni per l' istituzione associata
di servizi per la vigilanza e il controllo della
popolazione canina e felina, nonchè  per la cattura dei
cani randagi e vaganti;  >>
  b) la lettera c) del comma 1 è  sostituita dalla seguente:
  << c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale
addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 e per i volontari designati dalle
associazioni protezionistiche;  >>
  c) la lettera d) del comma 1 è  sostituita dalla seguente:
  << d) attuare, mediante proprio personale o volontari
specificatamente specializzati, interventi per il controllo
dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente
silvestre e montano, nonchè  integrare l' azione dei
Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano;  >>
  d) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 2.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, è  istituito un
Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell' Amministrazione
provinciale o da un suo delegato e formato
da: un veterinario designato da ciascuna delle Unità  sanitarie
locali della provincia, il Sindaco, o suo delegato, di
ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero
e custodia di cani e gatti, un rappresentante designato
da ciascuna Comunità  Montana della provincia e un
rappresentante per ciascuna associazione protezionista
esistente nella provincia, che ne faccia richiesta.  Tale Comitato
può  essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente
invitati dal Presidente del Comitato su proposta
dei componenti. >>.

 

 

ARTICOLO 5

 1.  Nell' art. 4:
  a) la lettera g) del comma 1 è  sostituita dalla seguente:
  << g) collaborano con le Province nell' attuazione degli interventi
di cui alla lettera d) del comma 1 dell' articolo
3;  >>
  b) sono aggiunte dopo la lettera h) del comma 1 le seguenti:
  << h bis) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle
nascite dei gatti che vivono in libertà  sulla
base dei programmi di cui all' art. 20;
  h ter) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati
presso le strutture pubbliche o convenzionate
di ricovero, sulla base dei programmi di cui all'
art. 20;
  h quater) concordano, insieme ai Comuni competenti e
alle associazioni e gruppi protezionisti che le
gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni
di salute e sopravvivenza delle colonie
di gatti che vivono in libertà . >>.

 

 

ARTICOLO 6

 1.  E' inserito dopo l' art. 4 il seguente:
 << Art. 4 bis
 Competenze della Regione
 1.  Per determinare i programmi regionali in attuazione
della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche, la
Regione, con cadenza almeno annuale, consulta in forma
congiunta tutti i Comitati provinciali in particolare in relazione
a:
  a) iniziative di informazione di cui alla lettera a) del comma
4 dell' art. 3 della Legge 281/ 91 e successive modifiche;
  b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera
b) del comma 4 dell' articolo 3 della Legge 281/ 91 e
successive modifiche;
  c) piani di risanamento.  costruzione e gestione delle strutture
di ricovero temporaneo o permanente per cani e
gatti ai sensi degli articoli 17 e 18. >>.

 

 

ARTICOLO 7

 1.  Nell' art. 5:
  a) sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:
  << 1 bis.  Ciascun Comune è  tenuto a trasmettere quindicinalmente
alle strutture di ricovero di riferimento e al Servizio
Venatorio dell' Unità  sanitaria locale l' elenco dei
cani iscritti all' anagrafe.  Gli elenchi anagrafici sono a
disposizione per consultazione dei membri del Comitato
provinciale.
  1 ter.  L' iscrizione dei cani già  tatuati con codice alfanumerico
va effettuata utilizzando lo stesso codice (alfanumerico). >>.

 

 

ARTICOLO 8

 1.  Nell' art. 6:
  a) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 2.  I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento
entro trenta giorni dalla nascita dell' animale o da
quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. >>.
  b) è  aggiunto dopo il comma 2 il seguente:
  << 2 bis.  Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario
singolarmente comprovati, non c' è  limitazione numerica
di detenzione di animali per singolo proprietario.  Al proprietario
compete di assicurare a ciascun animale le condizioni
di benessere e sanità , e di osservare le comuni
norme di igiene generale della collettività  sociale, condominiale
o turistica. >>.

 

 

ARTICOLO 9

 1.  Nell' art. 7:
  a) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 2.  I cani sono identificati con il codice di riconoscimento
mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia
interna della coscia destra o sul padiglione auricolare
destro, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti
dal Ministero della Sanità  della Regione Emilia - Romagna. >>;
  b) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
  << 3.  Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi
Veterinari delle Unità  sanitarie locali o da veterinari liberi
professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e
tale da non recare danno all' animale.  I caratteri devono risultare
chiari e leggibili.  Qualora, per qualsiasi motivo ed
in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare
illegibile, il proprietario, o chi esercita la patria
potestà  in caso di proprietario minorenne, è  tenuto a farlo
ritatuare. >>.

 

 

ARTICOLO 10

 1.  Nell' art. 8:
  a) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 2.  Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio
hanno, in ogni caso, l' obbligo di tenere un apposito
registro di carico e scarico degli animali e sono altresì
tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni
di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette
giorni dall' avvenuta cessione, Il Comune deve rilasciare
apposita ricevuta dell' avvenuta comunicazione. >>
  b) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
  << 3.  Sono esentati dall' identificazione mediante tatuaggio
i cani già  tatuati per effetto dell' iscrizione ai libri genealogici
ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante
rilasci certificazione scritta di incompatibilità
all' applicazione del tatuaggio per cause fisiche. >>.

 

 

ARTICOLO 11

 1.  Nell' art. 11:
  a) il comma 1 è  sostituito dal seguente:
  << 1.  E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti
o qualsiasi altro animale.  Nel caso di cucciolate indesiderate
o di rinuncia alla proprietà , l' interessato è  tenuto a
darne comunicazione al Comune che dispone affinchè  siano
trasferiti alle strutture di ricovero. >>
  b) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 2.  Sono equiparati all' abbandono il mancato ritiro dei
cani nei casi previsti all' art. 16 o la mancata comunicazione
al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà  o tenere
gli animali palesemente incustoditi. >>.

 

 

ARTICOLO 12

 1.  Nell' art. 12:
  a) la rubrica è  sostituita dalla seguente:
  << Servizi per la protezione e il controllo della popolazione
canina e felina - Istituzione e compiti >>
  b) il comma 1 è  sostituito dal seguente:
  << 1.  I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il
coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la
protezione e il controllo della popolazione canina e felina.
  Tali servizi operano sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari
delle Unità  sanitarie locali ed assolvono fra l' altro i
seguenti compiti:
  a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire
o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di
cani;
  b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire
o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque
di mancato rispetto del loro benessere;
  c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare
le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o
vaganti è  di rischio per la incolumità  dell' uomo e per
l' igiene pubblica;
  d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo
quanto previsto all' art. 14. >>.

 

 

ARTICOLO 13

 1.  Nell' art. 13:
  a) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
  << 3.  Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e
12, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale
convenzione, di personale messo a disposizione, a titolo
volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni
protezionistiche. >>.

 

 

ARTICOLO 14

 1.  Nell' art. 14:
  a) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
  << 3.  Il Sindaco, inoltre, con apposito provvedimento, ordina
il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti
o allevati in condizioni tali da comprometterne il
benessere psico - fisico o tali da non garantire comprovatamente
la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi
per le spese di mantenimento sul proprietario. >>
  b) il comma 4 è  sostituito dal seguente:
  << 4.  La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.
  E' vietato l' uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè
l' uso di trappole. >>.

 

 

ARTICOLO 15

 1.  Nell' art. 16:
  a) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
  << 3.  I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine
massimo di sessanta giorni;  trascorso tale periodo,
gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture
adibite al ricovero permanente. >>.

 

 

ARTICOLO 16

 1.  Nell' art. 17:
  a) sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:
  << 1 bis.  I canili comunali e le strutture di ricovero o di
rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti
caratteristiche:
 a) ubicazione salubre e protetta;
  b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa
e cucina, infermeria e degenza, deposito;
  c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente
naturale dei cani, provvisti di bocchetta d' acqua
all' ingresso, inclinazione di drenaggio, settore
notte riparato e settore giorno parzialmente coperto,
cucce.
  1 ter.  I requisiti e i criteri generali previsti dai commi 1
e 1 bis riguardano anche il risanamento e la costruzione di
canili privati. >>:

 

 

ARTICOLO 17

 1.  Nell' art. 18:
  a) il comma 1 è  sostituito dal seguente:
  << 1.  Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche
o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie
igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali. >>
  b) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 1.  Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere
garantita l' assistenza veterinaria per effettuare interventi
terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni
eutanasiche ai sensi dell' art. 19, nonchè  un servizio permanente
di guardia veterinaria per interventi in caso d' urgenza. >>
  c) è  aggiunto dopo il comma 3 il seguente:
  << 3 bis.  Le spese per l' effettuazione delle prestazioni di
cui al comma 2, nonchè , in genere, per i farmaci, i vaccini
ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o
dei gestori. >>.

 

 

ARTICOLO 18

 1.  Nell' art. 19:
  a) il comma 2 è  sostituito dal seguente:
  << 2.  I cani e i gatti catturati o comunque provenienti da
strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di
sperimentazione. >>.
  b) il comma 3 è  sostituito dal seguente:
  << 3.  La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento
di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,
n. 320, è  consentita esclusivamente per motivi di ordine
sanitario o di comprovata pericolosità . >>
  c) il comma 4 è  sostituito dal seguente:
  << 4.  Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e
previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. >>
  d) il comma 5 è  sostituito dal seguente:
  << 5.  E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei
gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo nonchè
dall' art. 22. >>.

 

 

ARTICOLO 19

 1.  L' art. 20 è  sostituito dal seguente:
 << Art. 20
 Limitazione delle nascite
 1.  Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani
e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari,
con mezzi chirurgici o farmacologici e con modalità
ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità
sessuale dell' animale.
  2.  I Servizi Veterinari delle Unità  sanitarie locali, in
collaborazione con le associazioni e organizzazioni protezioniste,
sentito l' Ordine provinciale dei medici veterinari,
organizzano e attuano programmi per la limitazione delle
nascite.
  3.  Gli interventi per la limitazione delle nascite previsti
dai programmi di cui al comma 2 sono effettuati presso
gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso
gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli
ambulatori convenzionati e sono eseguiti dai veterinari dipendenti
dall' Unità  sanitaria locale, qualora tale attività
sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi
affidate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'
assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da
veterinari liberi professionisti convenzionati. >>.

 

 

ARTICOLO 20

 1.  Nell' art. 21:
  a) il comma 2  è  sostituito dal seguente:
  << 2.  Per l' esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni
si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione
canina e della collaborazione delle associazioni
protezioniste. >>
  b) è  aggiunto dopo il comma 2 il seguente:
  << 2 bis.  E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia
stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e
crudeltà  nei confronti di animali. >>.

 

 

ARTICOLO 21

 1.  Nell' art. 23:
  a) il comma 1 è  sostituito al seguente:
  << 1.  Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzerà  gli imprenditori agricoli per le perdite
di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti
o da altri animali predatori, se accertate dal Servizio Veterinario
della Unità  sanitaria locale competente per territorio. >>.

 

 

ARTICOLO 22

 1.  Nell' art. 25:
  a) il comma 1 è  sostituito dal seguente:
  << 1.  I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati
dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione
di associazioni o gruppi protezionisti, senza fini di
lucro, previa stipula di apposita convenzione. >>.

 

 

ARTICOLO 23

 1.  L' art. 26 è  sostituito dal seguente:
 << Art. 26
 Protezione dei gatti
 1.  I gatti che vivono in stato di libertà  sul territorio sono
protetti ed è  fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di
allontanarli dal loro habitat.  Si intende per habitat di colonia
felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e
non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale
risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente
dal numero di soggetti che la compongono e dal
fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
  2.  Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni,
d' intesa con le Unità  sanitarie locali e con la collaborazione
delle associazioni protezioniste, provvedono a
censire le zone in cui esistono colonie feline.
  3.  Le associazioni protezioniste possono richiedere al
Comune, di intesa con la Unità  sanitaria locale, la gestione
delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia
delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di
apposita convenzione.
  4.  La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà  è
consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata
dai servizi per la protezione e il controllo della
popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni
protezioniste convenzionate, che abbiano frequentato
gli appositi corsi regionali.
  5.  I gatti in libertà  sono sterilizzati dai Servizi Veterinari
della Unità  sanitaria locale competente per territorio, secondo
i programmi e le modalità  previsti all' articolo 20.  I
gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o
tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reimmessi
nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
  6.  La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà
può  avvenire solo alle condizioni e con le modalità  di cui
al comma 4 dell' art. 19. >>.

 

 

ARTICOLO 24

 1.  L' art. 27 è  sostituito dal seguente:
 << Art. 27
 Sanzioni
 1.  Per l' inosservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
  a) da Lire 150.000 a Lire 450.000 per violazione delle
norme di cui all' articolo 6;
  b) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione
del tatuaggio da parte dei proprietari, di cui
agli articoli 7 e 16;
  c) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle
norme di cui all' articolo 8, comma 2;
  d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle
norme di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6;
  e) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione
delle norme di cui agli articoli 11 e 21, comma 2 bis;
  f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle
norme di cui agli articoli 14, 19, commi 1, 3, 4, 5 e 26,
comma 6;
  g) da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione
delle norme di cui all' articolo 19, comma 2;
  h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle
norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4.
  2.  Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi
dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione
alle finalità  della presente legge.
  3.  Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del
comma 1 spettano alle Unità  sanitarie locali. >>.

 

 

ARTICOLO 25

 1.  E' inserito dopo l' articolo 27 il seguente:
 << Art. 27 bis
 Guardie zoofile
 1.  Per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni della
presente legge, nonchè  per la prevenzione delle violazioni
inerenti alla protezione e al benessere degli animali, i Comuni
si avvalgono della collaborazione delle guardie zoofile
volontarie designate sia da associazioni che già  le
prefigurino ai sensi dell' art. 5 del DPR 31 marzo 1979
 “Perdita della personalità  giuridica di diritto pubblico dell'
Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere
come persona giuridica di diritto privato”, sia da
altre associazioni che lo richiedano alla competente Prefettura
a norma del Testo Unico di pubblica sicurezza nell'
ambito del precitato DPR.  Le guardie zoofile volontarie
avranno funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell' ambito
delle loro mansioni, esercitano i loro compiti di vigilanza
in disciplina della LR 28 aprile 1984, n. 21 e sono
qualificate da apposito corso regionale attuato dalla Provincia
secondo le indicazioni della Regione.  Per avvalersi
di tale collaborazione, i Comuni stipulano apposita convenzione
con le associazioni protezioniste sopra indicate.
  2.  Le guardie zoofile designate secondo il comma 1,
svolgono i loro compiti a titolo volontario nel quadro della
convenzione della associazione di appartenenza e di
concerto con i Servizi Veterinari della Unità  sanitaria locale. >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 7 ottobre 1994